Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis) recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19.
Il nuovo decreto stanzia 40 miliardi di euro per misure in favore di imprese e lavoro.
La misura più importante è certamente quella che contempla i ristori a fondo perduto. La misura è stata prevista secondo due step: contributi automatici fondo perduto erogati in base alla perdita di almeno il 30% del fatturato tra il 2020 e il 2019 e una eventuale integrazione per le chiusure (o perdite) dei primi tre mesi dell’ anno.
Secondo quanto si è letto nella Rassegna Stampa di Fisco e Tasse:
“Il contributo è riconosciuto nella misura del 100% del precedente ed è corrisposto dalla Agenzia delle Entrate con:
- accredito diretto su conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente
- ovvero è riconosciuto come credito di imposta nel caso si sia optato per tale modalità per il contributo precedente
Il comma 5 dello stesso art. 1 ancora in bozza, introduce invece un contributo a fondo perduto alternativo rivolto a coloro che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario titolari di PIVA stabiliti nel territorio dello stato che:
1. nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro
2. e che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30 % nel periodo compreso dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Si differenzia pertanto dal precedente previsto dal primo decreto Sostegni, per il periodo temporale di riferimento. Ricordiamo infatti che il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni prendeva in considerazione l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 che doveva essere inferiore di almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Per determinare correttamente gli importi suddetti si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.
Il contributo è alternativo a quello previsto dai commi precedenti (da 1 a 4) ossia i soggetti che a seguito della presentazione dell’istanza per il contributo di cui all’art 1 del DL n 41 abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 4, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo stesso.
L’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale:
- alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021
- e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro
- 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000
- 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione
- 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni
- 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro
Per tutti i soggetti l’importo del contributo non può superare i 150.000 euro.
Il contributo di cui al comma 5 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
A scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto sotto forma di credito di imposta da utilizzare il compensazione.
Il contributo di cui al comma 5 deve essere richiesto mediante presentazione in via telematica alla Agenzia delle Entrate di apposita istanza entro sessanta giorni dall’avvio della procedura telematica appositamente prevista. Come nel caso del precedente contributo un apposito provvedimento delle entrate disciplinerà modalità e termini di presentazione delle domande.
Attenzione va prestata al fatto che la relazione illustrativa specifica una aspetto importante, ossia il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 dell’art 1 del Sostegni bis in bozza è alternativo a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 4 dello stesso art 1.
In particolare si specifica che i soggetti che, in virtù della presentazione dell’istanza per il contributo di cui all’art 1 del DL n 41, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 4, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato ai sensi del presente articolo e da quest’ultimo verranno scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia.”
A questo dobbiamo aggiungere l’interessante ed utilissima proroga della sospensione dei leasing e/o finanziamenti che passa dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, ma viene ridotto alla sola quota capitale. Sarà in fatti possibile sospendere fino al 31 dicembre 2021 soltanto la quota capitale del proprio finanziamento/leasing tornando a pagare esclusivamente la quota interessi.
Si legge infatti all’ ART.16:
1. Previa comunicazione delle imprese gia' ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalita' di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, e' prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.
2. La presente disposizione opera in conformita' all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
POTETE SCARICARE IL PDF DEL DECRETO SOSTEGNI QUI