FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

A chi spetta e come richiederlo

L’art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce ai commi da 16 a 27 un contributo a fondo perduto (di seguito “contributo Sostegni- bis perequativo”) a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.

Per determinare il contributo occorre dapprima calcolare la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, e diminuirla dell’importo complessivo dei contributi a fondo perduto di seguito elencati, se ottenuti alla data di presentazione dell’istanza.

I contributi a fondo perduto già ricevuti di cui tenere conto sono:

• articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto contributo Rilancio)

• articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (contributo centri storici e contributo santuari)

• articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (contributo comuni montani)

• articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (contributi Ristori)

• articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (contributo Natale)

• articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41(contributo Sostegni)

• articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (contributo Sostegni-bis automatico)

• articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (contributo Sostegni-bis attività stagionali).

Qualora l’ammontare complessivo dei contributi sopra elencati ottenuti sia uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019, il contributo Sostegni-bis perequativo spettante è pari a zero e l’Agenzia delle entrate non dà corso all’istanza. L’importo del contributo Sostegni-bis perequativo spettante si ottiene moltiplicando l’ammontare precedentemente ottenuto (peggioramento del risultato economico d’esercizio al netto dei contributi a fondo perduto ottenuti) per le seguenti percentuali:

• 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a euro 100.000;

• 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;

• 15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;

• 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;

• 5% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000.

L’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. Il contributo spettante viene erogato tramite accredito in conto corrente o riconoscimento di credito d’imposta.

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello. La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante:

• l’applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;

• il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, comma 3, delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

ATTENZIONE il contributo può essere ottenuto solo se il richiedente ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021, e la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro i novanta giorni successivi al temine di presentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Non spetta nel caso in cui le dichiarazioni risultino assenti o presentate successivamente ai predetti termini. Eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente agli anni d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2021.

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