Corte Costituzionale

Sentenza N. 56 del 26/03/2020

La Corte Costituzionale in data odierna ha deliberato stabilendo che il servizio di noleggio con conducente NCC non può essere obbligato al rientro in rimessa alla fine di ogni singolo servizio. Il principio sancito dal Decreto Legge n. 135 del 2018 secondo il quale fosse necessario rientrare in rimessa prima di poter cominciare un nuovo servizio è stato considerato dalla corte come un IRRAGIONEVOLE AGGRAVIO organizzativo e gestionale per il vettore NCC costretto sempre a compiere un viaggio “a vuoto” presso la propria rimessa.Essendo il noleggio con conducente dedicato ad una utenza specifica e non indifferenziata (come invece è per i Taxi) l’obbligo di rientro in rimessa alla fine di ogni singolo servizio risulta sproporzionato dato che la necessità di dover tornare in rimessa per poter ottenere nuove prenotazioni è superata (senza nessun conflitto con la categoria taxi) grazie alla possibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici.
In sintesi, il ricorso presentato presso la Corte Costituzionale dalla Regione Calabria è stato parzialmente accolto nella misura in cui:

  1. Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell’art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
  2. Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis, commi 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 11 della legge n. 21 del 1992, e 9, del d.l. n. 135 del 2018;

In allegato la sentenza completa consultabile in PDF.

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